martedì 15 luglio 2014

Adottato il regolamento per ridurre commissioni sulle transazioni con carte di pagamento.

Il 29 luglio 2014, a seguito dell’introduzione del POS obbligatorio per imprese e professionisti, arriva l’atteso intervento governativo sulle commissioni che le banche applicano su ogni transazione effettuata con bancomat o carte di credito.

Tale intervento è stato reso necessario dal mancato rispetto, da parte dell’Abi, delle associazioni dei prestatori di  servizi  di  pagamento,  di Poste  italiane,  del  Consorzio  Bancomat e delle  imprese   che gestiscono circuiti di pagamento,  dei termini fissati dalla legge 214/2011 (1° giugno 2012) per l’adozione di un codice di autoregolamentazione che assicurasse una  riduzione  delle  commissioni  a  carico degli esercenti, nonché garantisse maggiore trasparenza, chiarezza e concorrenza.

Un intervento importante e necessario, perché l’elevato costo di transazione non è solo il motivo per cui l’obbligo di POS è dovuto allo stato rimanere un mero invito privo di sanzione, ma è anche una delle più comprensibili e giustificate obiezioni all’abolizione della moneta contante.

Vediamo in sintesi le previsioni del DM 51 del 14 febbraio 2014.

Commissioni differenziate
Le commissioni devono essere differenziate  per ciascuna tipologia di carta (di debito, di credito o prepagata), circuito e caratteristiche specifiche; devono inoltre essere differenziate in base al volume ed al valore delle operazioni effettuate presso l’esercente:

Informative e trasparenza
Le commissioni devono essere inoltre essere oggetto di adeguata informativa al cliente e devono essere pubblicati in maniera chiara sul sito internet del gestore del circuito di carte di pagamento;

Obbligo di revisione periodica
Le commissioni sono soggette a revisione periodica, almeno annuale, correlata all’andamento di volumi di vendita e valore delle operazioni;

Commissioni ridotte per pagamenti di piccola entità
Ai pagamenti di importo ridotto sono obbligatoriamente applicate commissioni di entità inferiore a quelle ordinariamente praticate.


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